IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 novembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  relazione  agli  eccezionali  eventi meteorologici che
hanno  colpito il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3
al 13 novembre 2004;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 novembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che
hanno  colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12,
13 e 14 novembre 2004;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 novembre  2004,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno
colpito  il  territorio  della  regione  Puglia  nei  giorni 12, 13 e
14 novembre 2004;
  Considerato  che  nel periodo ricompreso tra il 3 ed il 14 novembre
2004  le regioni Basilicata, Calabria e Puglia sono state interessate
da  un'eccezionale ondata di maltempo che ha causato lo straripamento
di  corsi d'acqua, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed
a beni di proprieta' pubblica e privata;
  Considerato che la natura, l'intensita' e l'estensione territoriale
dell'evento  calamitoso  ha  causato  gravi  difficolta'  al  tessuto
economico e sociale delle zone interessate;
  Ritenuto  che  il  complesso  delle attivita' poste in essere dalle
amministrazioni  interessate  in  un contesto di competenze ordinarie
non consente di superare l'emergenza in atto;
  Ritenuto  necessario  attuare tutti gli interventi straordinari per
il  superamento  dell'emergenza  ricorrendo  nei  casi  di  specie  i
presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
  Acquisita l'intesa della regione Basilicata con nota del 14 gennaio
2005,  della  regione  Puglia  con  nota  del 19 gennaio 2005 e della
regione Calabria con nota del 10 febbraio 2005;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1. I prefetti delle province delle regioni Calabria, Puglia e della
provincia   di   Matera   sono   nominati   commissari  delegati  per
l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dei
primi  interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla
rimozione  delle  situazioni  di  pericolo,  nonche' a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa.
  2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di
soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori
di  intervento  sulla  base  di  specifiche  direttive ed indicazioni
impartite dai medesimi commissari, nonche' della collaborazione degli
uffici  regionali,  degli  enti  locali  anche  territoriali  e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  3. I commissari delegati provvedono in particolare:
    a) alla  puntuale  ricognizione, entro quindici giorni dalla data
di  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  dei  comuni  colpiti,
nonche',  entro  i successivi quindici giorni, alla stima complessiva
dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
    b) al  ripristino,  in  condizioni  di  sicurezza  e  di ottimale
fruibilita'    del   territorio,   delle   infrastrutture   pubbliche
danneggiate,  alla  pulizia  ed alla manutenzione straordinaria degli
alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonche'
alla    realizzazione    di    adeguati    interventi,    anche   non
infrastrutturali,   di   prevenzione   dei  rischi  idrogeologici  ed
idraulici;
    c) all'erogazione  dei  primi  contributi per l'immediata ripresa
delle  attivita'  produttive  e  per favorire il ritorno alle normali
condizioni  di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di
provvidenze  per  il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili
registrati  ed  ai  beni  immobili,  secondo  voci  di contribuzione,
criteri  di  priorita'  e modalita' attuative che saranno fissate dai
commissari  delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno
costituire anticipazioni su future provvidenze.