IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004; Considerato che nel periodo ricompreso tra il 3 ed il 14 novembre 2004 le regioni Basilicata, Calabria e Puglia sono state interessate da un'eccezionale ondata di maltempo che ha causato lo straripamento di corsi d'acqua, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprieta' pubblica e privata; Considerato che la natura, l'intensita' e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso ha causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate; Ritenuto che il complesso delle attivita' poste in essere dalle amministrazioni interessate in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto; Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza ricorrendo nei casi di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Acquisita l'intesa della regione Basilicata con nota del 14 gennaio 2005, della regione Puglia con nota del 19 gennaio 2005 e della regione Calabria con nota del 10 febbraio 2005; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. I prefetti delle province delle regioni Calabria, Puglia e della provincia di Matera sono nominati commissari delegati per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa. 2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dai medesimi commissari, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. I commissari delegati provvedono in particolare: a) alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonche', entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati; b) al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilita' del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici; c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dai commissari delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazioni su future provvidenze.